Art. 2.
(Personalità giuridica).

      1. La «Fondazione Festival dei Due Mondi di Spoleto», di seguito denominata «Fondazione», alla quale si riconosce preminente interesse nazionale, ha personalità giuridica di diritto privato ed è disciplinata, per quanto non espressamente previsto dalla presente legge, dal codice civile e dalle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 318.
      2. La Fondazione ha sede in Spoleto.